Definito anche “sommerso” o “irregolare”, ha luogo quando il datore di lavoro impiega lavoratori subordinati senza un regolare contratto di lavoro e senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego e agli enti di competenza.
Le sanzioni per il lavoro nero si applicano, secondo quanto ribadito dal vademecum INL aggiornato al 19 aprile 2022 a:
- tutti i datori di lavoro privato. L’unico escluso è il datore di lavoro domestico che non occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale;
- agli enti pubblici economici in qualità di datori di lavoro privati;
- alle persone fisiche che si avvalgono di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia
La sanzione per il lavoro irregolare è detta “Maxisanzione” perché può raggiungere cifre considerevoli in quanto viene calcolata su ogni lavoratore coinvolto ed è graduata per fasce in base alla durata e gravità del comportamento illecito.
- da euro 1.800 a euro 10.800 in caso di impiego del
lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; - da euro 3.600 a euro 21.600 in caso di impiego del
lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; - da euro 7.200 a euro 43.200 in caso di impiego del
lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. - Le sanzioni, poi, sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (coloro che non hanno 16 anni e non hanno effettuato 10 anni di scuola dell’obbligo);
- percettori del Reddito di cittadinanza
LAVORO NERO
STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro
ultima modifica: Aprile 11th, 2023
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