LAVORO NERO

Definito anche “sommerso” o “irregolare”, ha luogo quando il datore di lavoro impiega lavoratori subordinati senza un regolare contratto di lavoro e senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego e agli enti di competenza.

Le sanzioni per il lavoro nero si applicano, secondo quanto ribadito dal vademecum INL aggiornato al 19 aprile 2022 a:

  • tutti i datori di lavoro privato. L’unico escluso è il datore di lavoro domestico che non occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale;
  • agli enti pubblici economici in qualità di datori di lavoro privati;
  • alle persone fisiche che si avvalgono di prestazioni rese in regime di Libretto Famiglia

La sanzione per il lavoro irregolare è detta “Maxisanzione” perché può raggiungere cifre considerevoli in quanto viene calcolata su ogni lavoratore coinvolto ed è graduata per fasce in base alla durata e gravità del comportamento illecito.

  • da euro 1.800 a euro 10.800 in caso di impiego del
    lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 3.600 a euro 21.600 in caso di impiego del
    lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 7.200 a euro 43.200 in caso di impiego del
    lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
  • Le sanzioni, poi, sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
  • lavoratori stranieri;
  • minori in età non lavorativa (coloro che non hanno 16 anni e non hanno effettuato 10 anni di scuola dell’obbligo);
  • percettori del Reddito di cittadinanza
LAVORO NERO STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Aprile 11th, 2023 da STUDIO MARIO CASU