L’art. 24 del DL 4 maggio 2023 n. 48 ha modificato sostanzialmente la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato previsto nel D.Lgs. n. 81/2015.
Cosa cambia?
- Fino al 4 maggio 2023, al contratto di lavoro poteva essere liberamente apposto un termine finale superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi, a condizione che ricorresse una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- sostituzione di altri lavoratori.
- A partire dal 5 maggio 2023 le condizioni sono:
- per la sostituzione di altri lavoratori (come, peraltro, già previsto).
- nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- tramite “contratti collettivi applicati in azienda” o “accordi fra le parti del contratto individuale di lavoro “ ma con due limiti:
- la sottoscrizione degli accordi potrà essere esercitata entro il 30 aprile 2024.
- potranno essere superati i 12 mesi fino a 24 ma solo “per esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro
ultima modifica: Maggio 16th, 2023
da