Si tratta di un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Possono ricorrere al lavoro intermittente le aziende che:
- svolgono attività discontinue o intermittenti, nelle ipotesi stabilite dal CCNL o ai sensi del
Regio Decreto n. 2657/1923;
- assumono giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni;
- assumono lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;
- utilizzano le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo.
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo;
- forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e, se si preferisce, l’indennità di disponibilità il cui importo viene determinato dai CCNL di riferimento e risulta:
- esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo;
- assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
Fonte one lavoro
LAVORO INTERMITTENTE
STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro
ultima modifica: Maggio 30th, 2023
da