SI POSSONO AVERE DUE CONTRATTI DI LAVORO?

Il nostro ordinamento prevede la possibilità, in via generale, di stipulare due contratti di lavoro. Esistono, però, dei limiti, ma anche delle eccezioni in alcuni casi. Ma procediamo con ordine.

Se dal punto di vista della tipologia contrattuale (lavoro autonomo, dipendente o di collaborazione a tempo determinato o indeterminato) non ci sono limiti, questi si pongono, invece, per quanto riguarda ad esempio l’orario di lavoro. Affrontiamo, ora, meglio la questione.

I limiti alla stipula di due contratti di lavoro

La possibilità di avere due contratti di lavoro incontra alcuni limiti normativi e contrattuali:

  • il lavoratore può fare un doppio lavoro a patto che le aziende per cui lavora non operino nello stesso settore;
  • venga rispettato il principio di riservatezza riguardante il divieto di divulgazione di informazioni circa i metodi di lavoro o l’organizzazione di un’altra azienda per cui si lavora.

La normativa in materia di orario di lavoro

Esistono diverse disposizioni di legge che disciplinano la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, per legge:

  • il monte ore di lavoro settimanali non deve superare le 48 ore;
  • deve essere garantito un riposo di 11 ore consecutive tra una prestazione di lavoro e l’altra;
  • deve essere assicurato almeno un giorno di riposo a settimana.

Come se può dedurre, il limite delle 48 ore settimanali rende evidente che non potrà stipulare un secondo contratto chi ha un lavoro full-time, ma ci sono delle eccezioni ai limiti normativi in materia di orario di lavoro.

Eccezioni alla normativa in materia di orario

A fronte di un contratto di lavoro subordinato full-time o part-time, il lavoratore può stipulare un secondo contratto:

  • di collaborazione, che non prevede nessun limite di orario;
  • di prestazione occasionale, purché non nell’ambito della stessa azienda
  • come autonomo, sia a livello professionale che occasionale.
SI POSSONO AVERE DUE CONTRATTI DI LAVORO? STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Luglio 24th, 2023 da STUDIO MARIO CASU