MINORI AL LAVORO. QUALI SONO LE REGOLE PER UN CORRETTO IMPIEGO?

La tutela del lavoro dei minori in Italia trova il suo fondamento nella Convenzioni Internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e negli articoli 34 e 37 della Carta Costituzionale.

La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

I minori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono svolgere attività lavorativa nei limiti della disciplina vigente per il lavoro dei minorenni in Italia.

Qual è l’età minima per poter lavorare in Italia?

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (L. 296/2006, art. 1, comma 622), o a 15 nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.
Le uniche eccezioni ammesse al limite d’età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo. In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l’attività lavorativa), la quale viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità pisco-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (L. 977/67, art. 4).

Il minore che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere il contratto di lavoro?

Si, il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Il rapporto di lavoro instaurato con un minore è soggetto ad una disciplina particolare?

Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge. La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all’età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a visite mediche preventive e periodiche per farne valutare l’idoneità al lavoro. L’orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori non possono quindi svolgere lavoro straordinario. L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz’ora).
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione – ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.- attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

I minori possono essere adibiti a lavoro notturno?

È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7). Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell’azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all’Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo “eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario”, “purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi” e “non siano disponibili lavoratori adulti”: una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.

Vi sono dei lavori vietati ai minori?

L’art. 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minori ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico; le attività vietate sono specificate nell’allegato I della legge (tale allegato I è stato introdotto con il D. Lgs n. 345/99 e successivamente modificato con il D. Lgs n. 262/2000). In deroga a tali divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta.
I minori non possono, inoltre, essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Con quali tipi di contratti si possono assumere minori?

Il D. Lgs. n.77/2005 ha regolamentato l’alternanza scuola-lavoro https://www.istruzione.it/alternanza/ che interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:
• svolgere l’intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l’alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica oppure formativa;
• instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

Dal 25 aprile del 2012 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti di apprendistato.  I giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni possono stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale della durata di tre o quattro anni. L’assunzione di apprendisti minori attraverso tali contratti di apprendistato è però possibile solo nelle Regioni che hanno adottato, sentite le parti sociali, apposita regolamentazione sui profili formativi dell’apprendistato.
I contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (diretto al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (indirizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario o di alta formazione), possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni e siano già in possesso di una qualifica professionale.
I minori che hanno compiuto 16 anni possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall’apprendistato, sia a tempo determinato che indeterminato.
Solo i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono essere assunti con un contratto di inserimento (D. Lgs. 276/2003, art. 54).

MINORI AL LAVORO. QUALI SONO LE REGOLE PER UN CORRETTO IMPIEGO? STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Agosto 11th, 2023 da STUDIO MARIO CASU