Il Datore di lavoro, essendo responsabile della tutela della salute psicofisica dei propri dipendenti, ha l’obbligo di far sottoporre a visita medica periodica determinate categorie di lavoratori maggiormente esposti a rischio.
Le visite sono volte a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità alla mansione specifica cui sono adibiti.
La legge impone l’obbligo della visita in questi specifici casi:
- in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
- periodicamente, di norma una volta l’anno, oppure con cadenza diversa se prevista dalla relativa normativa o se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- in occasione del cambio di mansione
- su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
- prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
La visita del medico competente può concludersi con due tipi di giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità, anche parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (con la precisazione dei limiti temporanei di validità);
- inidoneità permanente.
Nel caso di inidoneità permanente, l’azienda deve tentare di adibire il dipendente a mansioni diverse, in modo da reimpiegarlo nel circolo produttivo e non fargli perdere il posto. Ma se ciò non dovesse essere possibile non c’è altra strada che il licenziamento.