A partire dal 1° luglio diviene operativa la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
In particolare, viene previsto che, per le aziende che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi dell’utilizzo in compensazione di crediti tributari nel modello F24.
Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti o nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione. Se i ruoli contestati, però sono oggetto di rateizzazione, la compensazione risulta ammissibile.
E’ vietata, inoltre, la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
La norma precisa inoltre che, in questo caso, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni e, qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.
In riferimento a tale normativa, lo Studio, non potendo garantire l’esigibilità dei crediti in questione quali: Iva, imposta di registro, crediti agevolativi, crediti da bonus ecc… non si occuperà dell’inserimento all’interno dell’ F24, ma lascerà tale ruolo al professionista che ne ha garanzia e la piena disponibilità del credito.