DDL LAVORO – in attesa dell’approvazione

Vediamo insieme le principali novità che riguardano il DDL Lavoro, approvato alla Camera in data 9 Ottobre 2024.

  • Somministrazione di lavoro, cosa cambia?

Eliminazione del limite di 24 mesi: se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione, non si applica più il limite di 24 mesi per la durata complessiva del tempo determinato presso un’azienda utilizzatrice. Questo consente alle agenzie di somministrazione di collocare i lavoratori in modo continuativo senza restrizioni temporali rigide;

Eccezioni al limite del 30%: di norma, i contratti di somministrazione non possono superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda utilizzatrice. Tuttavia, alcune categorie sono escluse dal conteggio, tra cui: lavoratori stagionali, over 50, sostituzioni di personale assente e progetti specifici (es. startup).

 

  • Lavoro stagionale, cosa prevede?

– Vengono incluse anche attività connesse a:

    • Cicli tecnico-produttivi;
    • Esigenze specifiche di mercato, come il turismo, che segue una domanda variabile in base alle stagioni.

La normativa si affida ai contratti collettivi per identificare ulteriori settori o attività specifiche ed ha l’obiettivo di equilibrare la flessibilità necessaria per le imprese con una regolamentazione che tuteli i lavoratori stagionali, garantendo condizioni di lavoro più sicure e definite.

 

  • Dimissioni e assenze prolungate, un freno alle assenze ingiustificate:

L’art. 19, comma 1, del DDL Lavoro stabilisce che, nei casi in cui l’assenza del lavoratore si protragga oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che provvede a verificarne la veridicità. In tali circostanze, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano qualora il lavoratore dimostri di essere stato impossibilitato, per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, a comunicare i motivi giustificativi della sua assenza.

 

  • Periodo di prova nei contratti a termine, obiettivo:

Per rendere il periodo di prova più equo e trasparente, la normativa prevede la seguente proporzione: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario del contratto a termine. La regola è pensata per equilibrare il tempo necessario per valutare il lavoratore rispetto alla durata del contratto.

Limiti massimi:

    • Contratti con durata fino a 6 mesi: periodo di prova minimo di 2 giorni e massimo di 15 giorni;
    • Contratti con durata tra 6 e 12 mesi: periodo di prova minimo di 2 giorni e massimo di 30 giorni.

 

  • Lavoro agile (smart working), più trasparenza:

Con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la gestione del lavoro a distanza, prevede:

    • Obbligo di comunicazione telematica: i datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro i dettagli relativi all’accordo di smart working entro 5 giorni dall’avvio e, la comunicazione, deve includere il periodo di lavoro agile (inizio e fine) e la modalità operative, come orari flessibili e strumenti utilizzati;
    • Tutela dei lavoratori fragili.

Il provvedimento resta poco applicabile per i lavori che richiedono la presenza fisica, creando disparità tra i settori.

 

  • Formazione e alternanza scuola-lavoro, maggiore regolamentazione:

Il Disegno di Legge propone nuove misure per rafforzare la formazione professionale e migliorare l’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di creare un ponte efficace tra istruzione e lavoro, garantendo percorsi di formazione professionale che siano utili per studenti, aziende e mercato del lavoro.

Sono previsti dei fondi aggiuntivi per incentivare l’apprendistato professionalizzante e, inoltre, verrà istituito un Albo delle Buone Pratiche, con l’obiettivo di garantire che le esperienze formative siano sicure e qualitative.

 

Queste misure puntano a:

  1. Adattare il mercato del lavoro alle nuove esigenze di flessibilità e digitalizzazione;
  2. Proteggere i lavoratori, bilanciando le esigenze delle imprese con diritti chiari e tutele rafforzate;
  3. Favorire l’occupabilità dei giovani, migliorando i percorsi formativi e i contratti per i nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Tali modifiche rappresentano un passo avanti per rendere il sistema più dinamico e inclusivo, ma richiedono monitoraggi attenti per evitare abusi e garantire una corretta applicazione delle nuove regole.

Non ci resta che attendere l’approvazione del senato, che potrebbe apportare altre modifiche al nuovo DDL Lavoro.

DDL LAVORO – in attesa dell’approvazione STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Dicembre 4th, 2024 da STUDIO MARIO CASU