VIDEOSORVEGLIANZA art. 114 del D. Lvo N° 196/2003 che richiama lo Statuto dei Lavoratori all’art. 4 della Legge N° 300/1970

Al fine di un’adeguata informazione preventiva, siamo a ricordarvi che Le aziende che occupano almeno un dipendente e che intendano installare, integrare o sostituire nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto.

 

La richiesta va fatta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza seguita dal rilascio del provvedimento di autorizzazione videosorveglianza.

Informiamo che, il Ministero del lavoro ritiene violata la norma anche per il fatto di aver installato telecamere “finte” al solo scopo dissuasivo in quanto, “La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo”.

 

E’ importante sapere che l’inosservanza di queste disposizioni è punibile penalmente oltre che amministrativamente.

 

L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti.

VIDEOSORVEGLIANZA art. 114 del D. Lvo N° 196/2003 che richiama lo Statuto dei Lavoratori all’art. 4 della Legge N° 300/1970 STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Gennaio 24th, 2025 da STUDIO MARIO CASU