Vi informiamo che, con l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, l’articolo 19 della Legge n. 203/2024 stabilisce che un lavoratore che si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto previsto dal CCNL applicato, o per oltre 15 giorni in mancanza di tale previsione, può essere considerato dimissionario, con la risoluzione del rapporto di lavoro per sua volontà.
Obblighi del datore di lavoro:
prima di cessare il contratto, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tramite PEC alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l’assenza del dipendente e la relativa decisione di dichiarare lo stesso dimissionario per fatti concludenti. L’I.N.L., se lo riterrà opportuno, verificherà la fondatezza della comunicazione contattando eventualmente il dipendente.
Possibilità di contestazione del lavoratore:
il lavoratore può dimostrare che la mancata comunicazione delle assenze non è dovuta a propria colpa ma a ragioni di forza in maggiore. In questo caso le dimissioni per fatti concludenti non saranno considerate valide.