REGISTRAZIONE CONTABILE MANCE – Settore turismo

Inquadramento normativo:

  • La Legge di Bilancio 2025, ha stabilito che le somme a titolo di liberalità, di seguito chiamate mance, percepite dai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono reddito da lavoro dipendente;
  • È prevista un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 30% del reddito percepito, a condizione che il reddito del lavoratore non superi i 75.000 euro nell’anno precedente;
  • Le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi, e non sono computate nel calcolo del TFR.

 

Adempimenti del datore di lavoro:

  • Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a trattenere l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai dipendenti;
  • È fondamentale che il datore di lavoro tenga una contabilità separata delle mance, al fine di una corretta rendicontazione.

 

Adempimenti del lavoratore

  • In caso di superamento del limite di reddito di 75.000 euro, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’insussistenza del diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva, in tal caso le mance saranno soggette a tassazione ordinaria.

 

Registrazione contabile

  • Si consiglia di utilizzare conti specifici per la registrazione delle mance, al fine di una chiara distinzione dai compensi ordinari.

 

Raccomandazioni

  • Si raccomanda di consultare la Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti.

 

REGISTRAZIONE CONTABILE MANCE – Settore turismo STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro ultima modifica: Aprile 8th, 2025 da STUDIO MARIO CASU