Inquadramento normativo:
- La Legge di Bilancio 2025, ha stabilito che le somme a titolo di liberalità, di seguito chiamate mance, percepite dai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono reddito da lavoro dipendente;
- È prevista un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 30% del reddito percepito, a condizione che il reddito del lavoratore non superi i 75.000 euro nell’anno precedente;
- Le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi, e non sono computate nel calcolo del TFR.
Adempimenti del datore di lavoro:
- Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a trattenere l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai dipendenti;
- È fondamentale che il datore di lavoro tenga una contabilità separata delle mance, al fine di una corretta rendicontazione.
Adempimenti del lavoratore
- In caso di superamento del limite di reddito di 75.000 euro, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’insussistenza del diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva;
- Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva, in tal caso le mance saranno soggette a tassazione ordinaria.
Registrazione contabile
- Si consiglia di utilizzare conti specifici per la registrazione delle mance, al fine di una chiara distinzione dai compensi ordinari.
Raccomandazioni
- Si raccomanda di consultare la Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori chiarimenti.
REGISTRAZIONE CONTABILE MANCE – Settore turismo
STUDIO MARIO CASU - Consulenza del lavoro
ultima modifica: Aprile 8th, 2025
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